Sono una bimba e mi chiamo “Andrea”

La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 novembre 2012, n. 20385, ha stabilito che l’imposizione del prenome “Andrea” ad una neonata non viola il disposto dell’art. 34, D.P.R. 3.11.2000, n. 396, che vieta l’uso di nomi ridicoli o vergognosi. Detto prenome, per la sua peculiarità lessicale,  ove attribuito ad una persona di sesso femminile è anche rispettoso del dettato dell’art. 35 del richiamato D.P.R., che impone la corrispondenza del nome al sesso, posto che il prenome “Andrea” ha natura sessualmente neutra, essendo utilizzato, nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei, per soggetti femminili e maschili indifferentemente, e, pertanto, non è produttivo di alcuna ambiguità.

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