Delega scritta per la sostituzione in udienza solo per il praticante

L’art. 14 della legge 274/12, co. 2,  prevede che: «Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta». La delega scritta, pertanto, serve in udienza solo per i praticanti e non già quando un avvocato sostituisce un altro collega. Per una prima applicazione della citata norma si rinvia a Tribunale di Milano, sez. IX civ., ordinanza del 18 aprile 2013.

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