Non sempre non fermarsi allo “STOP” può essere valutato come causa esclusiva dell’incidente stradale

La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2013, n. 15504, ha statuito che in caso di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondo comma, cod. civ., in caso di concorso tra condotte colpose, di cui la prima integri la violazione dell’obbligo di precedenza e l’altra la violazione dell’obbligo di limitare la velocità, quest’ultima non è idonea, di regola, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l’occorso sinistro. Tuttavia, quando risulti accertato che l’altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, così da non poter essere avvistato dall’automobilista impegnato nell’attraversamento dell’incrocio in prossimità dello “stop”, tale condotta può essere valutata dal giudice come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile.

Please follow and like us: