No al mantenimento della figlia trentenne fuori sede che tardi colpevolmente a laurearsi

La Corte di Cassazione, con sentenza 6 dicembre 2013, n. 27377, ha statuito che il genitore non è tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento per la figlia trentenne, peraltro proprietaria di beni personali, che continui a frequentare l’università in qualità di studente fuori sede e che, senza un giustificato motivo, procrastini il conseguimento del titolo di studi, senza preoccuparsi di trovare un’occupazione lavorativa.

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