Corso di formazione allungato? Possibile il risarcimento dei danni

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 30 ottobre 2013, n. 24667, ha stabilito che deve risarcire il danno da lucro cessante e da danno emergente l’istituto che unilateramente modifichi la durata contrattuale di un corso di formazione. Non può essere frustrata l’aspettativa del corsista di conseguire un diploma di psicoterapeuta della famiglia dopo un corso di formazione e specializzazione inizialmente di quattro anni e poi alevato a sei anni.

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