Inefficace il richiamo in blocco delle clausole vessatorie

La Corte di Cassazione, con la sentenza 11 giugno 2012, n. 9492, ha rilevato che il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341, 2° co., di quelle onerose. In questo caso, infatti, non si può ritenere che sia stata garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.

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