La Corte di Cassazione, con la sentenza 11 giugno 2012, n. 9492, ha rilevato che il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341, 2° co., di quelle onerose. In questo caso, infatti, non si può ritenere che sia stata garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.
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