Licenziato grazie ad un profilo Facebook falso

La Corte di Cassazione, con sentenza 27 maggio 2015, n. 10955, ha stabilito che non è illegittimo da parte dell’azienda creare un falso profilo Facebook al fine di provare la propensione all’assenza dal posto di lavoro del dipendente.  Il dipendente aveva chattato per molto tempo e in più occasioni in orari che corrispondevano con quelli di lavoro, tanto da essere licenziato per giusta causa.

Un controllo difensivo datoriale, dunque,  finalizzato a individuare e sanzionare una condotta del prestatore di lavoro tale da «ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti».

E’ così che la creazione di un profilo Facebook falso da parte del capo del personale non costituisce una violazione della normativa sui controlli a distanza ma una semplice modalità di accertamento dell’inadempimento commesso «non invasiva né induttiva all’infrazione».

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