L’eccezione di inadempimento è applicabile al contratto d’appalto

La Corte di Cassazione, con la sentenza 26 novembre 2013, n. 26365, ha statuito che l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è un istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive. Essa mira a conservare, in caso di inadempimento di una delle parti, l’equilibrio sostanziale e funzionale del negozio e, per questo motivo, non deve essere contraria a buona fede. E’ applicabile anche al contratto d’appalto quando vi sia il rifiuto del committente di pagare il corrispettivo all’appaltatore inadempiente all’obbligo di eliminare i vizi e le difformità dell’opera, ma anche nel caso i in cui l’appaltatore non consegni l’opera perchè il committente, adducendo vizi e difformità inesistenti, rifiuta il pagamento del prezzo concordato.  

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