Il rifacimento della facciata costituisce manutenzione straordinaria dell’immobile locato

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 dicembre 2013, n. 27540, emessa in materia di locazione, ha operato una netta distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile. La manutenzione ordinaria deve essere intesa come quella diretta ad eliminare guasti della cosa o comunque di periodica ricorrenza o prevedibilità, essendo connotata da una sostanziale modicità della spesa. La manutenzione straordinaria concerne invece quelle riparazioni non prevedibili e di costo non modico, eccezionali nell’ambito dell’ordinaria durata del rapporto locatizio, ovvero quelle di una certa urgenza ed entità, necessarie al fine di conservare o di restituire alla cosa la sua integrità ed efficienza. Nel caso di specie è stata qualificata come manutenzione straordinaria la spesa di rifacimento delle facciate condominiali, in ragione della sua importanza anche economica, nonché per la natura episodica nell’arco di una gestione condominiale pluriennale.

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