Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici

L’art. 88 bis della Legge di conversione del D.L. “Cura Italia” stabilisce definitivamente che a causa del COVID-19 ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione e che l’organizzatore del viaggio può offrire al consumatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, in alternativa può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

La scelta dunque tra voucher o rimborso spetta esclusivamente al tour operator o all’agenzia di viaggio.

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