Affermare la propria personalità svolgendo un lavoro retribuito non può costituire motivo di addebito della separazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 11 luglio 2013, n. 17199, ha stabilito che non può costituire motivo di addebito della separazione, il fatto che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l’altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato, abbia voluto dedicarsi ad una attività lavorativa retribuita. E’ legittimo affermare la propria personalità anche al di fuori dell’ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell’ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l’indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l’unità della famiglia.

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