Consenso informato al trattamento medico: anche i rischi remoti vanno comunicati

La Corte di Cassazione con sentenza 11 dicembre 2013, n. 27751, ha definito i contorni dell’obbligo di informazione gravante sul medico in caso di intervento chirurgico non urgente. Il caso, approdato al vaglio del Supremo organo di legittimità, ha avuto protagonisti due sfortunati genitori che avevano visto morire la propria figlia a seguito di una complicazione post-operatoria, nella specie una emorragia mortale, occorsa a seguito dell’intervento di tonsillectomia. I ricorrenti sostenevano che il medico non avesse fornito loro tutte le dovute informazioni sulle conseguenze post-operatorie, difettando così il consenso informato. La Cassazione ha statuito che il medico, in caso di interventi di questo tipo, non urgenti, con un male non particolarmente grave e con rischi statisticamente eccezionali e di scarso rilievo, deve fornire al paziente ogni informazione utile, per la valutazione comparativa dei rischi e dei vantaggi, riservata in esclusiva al medesimo paziente. Pertanto, conclude la Cassazione, al fine di valutare la corretta acquisizione del consenso informato è necessario inserire nella informazione anche gli eventi straordinari, purchè prevedibili.

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