Si può recedere per giusta causa dal rapporto locativo a causa della crisi economica

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 28 marzo 2013, n. 100, ha stabilito che tra i gravi motivi che consentono al conduttore, indipendentemente dalle pattuizioni contrattuali, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo preavviso di sei mesi (art. 27, L. n. 392/78), rientra anche l’imprevedibile andamento della congiuntura economica, che, imponendo l’ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente difficile l’esecuzione del rapporto locativo.

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