Assiste la compagna e la madre di lei? Le somme sborsate sono irripetibili

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza 30 luglio 2012, ha stabilito che l’assistenza e l’ospitalità della propria compagna e della madre di quest’ultima, prolungata per undici anni, seppur non continuativamente, rientrano nell’adempimento di una obbligazione morale. Tale obbligazione naturale, che sussiste nei confronti delle persone a cui si è legati da sentimenti di affetto e con cui ci si vuole trattenere per condividere le giornate, è regolata dall’art. 2034 c.c.e, pertanto, le somme erogate sono irripetibili, anche davanti ad una ricognizione di debito da parte del promittente.

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