La moglie affetta da shopping compulsivo non ha diritto all’assegno di mantenimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 novembre 2013, n. 25843 ha statuito che se la moglie è affetta da patologia di shopping compulsivo, qualificato come uso incontrollato di denaro per effettuare ossessivamente acquisti di beni mobili, deve esserle negato l’assegno di mantenimento. I Giudici di legittimità hanno rilevato come dall’istruttoria fosse emerso che la donna, sebbene affetta dalla predetta patologia, era lucida ed orientata e, quindi, perfettamente in grado di intendere e di volere. Pertanto i suoi comportamenti pienamente consapevoli hanno integrato una violazione dei doveri matrimoniali.

 

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