L’inquilino non può più denunciare il locatore per affitto in nero così da godere di un canone ridotto

Con la sentenza n. 50 del 10 marzo 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla determinazione dei canoni di locazione che prevedeva vantaggi per i conduttori che denunciavano all’Agenzia delle Entrate la conclusione di contratti di affitto in nero, anche solo parziale. Il giudizio di rimessione era scaturito da una domanda con la quale la locatrice di un immobile destinato ad uso abitativo aveva convenuto in giudizio la conduttrice per la convalida dello sfratto per morosità; domanda alla quale l’intimata si era opposta deducendo che il contratto di locazione, in vigore dal 1° febbraio 2011, era stato registrato in ritardo a cura della stessa conduttrice in data 5 ottobre 2011. Conseguentemente, a norma dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, il canone da lei dovuto era pari ad euro 223,80 mensili – di gran lunga inferiore a quello effettivamente pattuito in euro 950 mensili – a far data dal bimestre ottobre-novembre 2011, mentre per i mesi precedenti non era dovuto alcun canone, in quanto il contratto non registrato doveva considerarsi nullo. L’intimante, a sua volta, aveva chiesto al Tribunale adito di disapplicare la normativa per manifesta illegittimità costituzionale. Alla luce dei richiamati rilievi, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la normativa in parola perché le misure predisposte dal Governo e contenute in quelle disposizioni, hanno travalicato i limiti prefissati dal Parlamento nella legge delega, violando così l’art. 76 della Costituzione.Gli effetti pratici della pronuncia sono di particolare rilievo. Non sarà più possibile godere di un canone annuo ridotto, pari al triplo della rendita catastale, sovente inferiore del 60-80% ai valori di mercato, con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro, registrando un contratto di locazione a nero.  Inoltre, avendo la pronuncia della Consulta un effetto retroattivo, diventano prive di efficacia tutte quelle registrazioni di contratti a nero eseguite a partire dal 6 giugno 2011. I proprietari-locatori potranno così domandare ai conduttori di rilasciare l’immobile, previo pagamento di una indennità di ingiustificato arricchimento per il periodo in cui l’alloggio è stato occupato.

Sentenza Corte Costituzionale n. 50_2014

Please follow and like us:

Commenta per primo on "L’inquilino non può più denunciare il locatore per affitto in nero così da godere di un canone ridotto"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.


*