L’assegno post-datato è incassabile immediatamente

Il Tribunale di Monza, con sentenza 22 gennaio 2008, ha stabilito che l’assegno post-datato non è nullo. Ad essere nullo è solo il patto di post-datazione per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito. Ciò significa che il creditore-beneficiario ha diritto di esigere immediatamente il suo pagamento, previa regolarizzazione fiscale del titolo con l’apposizione dei relativi bolli.

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