Parità di trattamento del credo ateo o agnostico con tutte le altre forme di religiosità?

La Cassazione, con ordinanza n. 7893 del 17/04/2020, ha deciso sul carattere discriminatorio del diniego di affissione opposto dal Comune, per le sue modalità grafiche ed espressive, di un manifesto affisso da una associazione di atei e agnostici.

Secondo la Corte va garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratti di un credo ateo o agnostico. Il professarla liberamente implica anche il diritto di farne propaganda nelle forme più opportune ai sensi dell’art. 19 Cost..

Limite invalicabile, non ricorrente nella fattispecie scrutinata, è il vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice adito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione., anche alla luce dei principi di diritto comunitario.

 

 

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