Anche il consumatore può “non fallire” con l’accordo di ristrutturazione dei debiti

Per la prima volta, con la legge n. 3/12, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cd. Procedimento per la Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento. Tale accordo di ristrutturazione, che si rivolge a coloro i quali non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, principalmente debitori comuni e consumatori, ha come fine quello di concludere un accordo con i debitori teso a risolvere lo stato d’indebitamento, anche con l’eventuale liquidazione del patrimonio. Il procedimento viene patricinato da organismi di composizione della crisi iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. Il Piano di ristrutturazione ha finalmente avuto la sua prima applicazione pratica in Italia. Il Tribunale di Pistoia, infatti, pochi giorni fa ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti, azionato su proposta di un consumatore; con esso è stato stralciato di circa il 50% l’indebitamento ed il pagamento del residuo 50% è stato dilazionato in 90 rate mensili. La sostenibilità del piano e quindi della rateizzazione è stata valutata e calcolata tenendo conto dei redditi percepiti dal consumatore, da cui sono state detratte le spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.

Please follow and like us: