La Cass. civ., Sez. II, 08/02/2016, n. 2444, ha stabilito che l’assemblea condominiale può disporre, con le dobute maggioranze, unicamente dei diritti relativi alle parti comuni dell’edificio. Non così per i diritti relativi alle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Pertanto la delibera assembleare di approvazione di un accordo transattivo non può vincolare i condomini nella disposizione e nella tutela dei loro diritti.
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