Contratto concluso per telefono e foro di competenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza 14 luglio 2009, n. 16417 ha stabilito che nei nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l’accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell’accettazione. Ne consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall’art. 20 cod. proc. civ..

Please follow and like us: